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Nuovo Regolamento

Nuovo Regolamento dell'Accademia Italiana della Cucina
approvato dalla Consulta Accademica l'11 gennaio 2024
 

TITOLO I: L’ACCADEMICO
TITOLO II: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL’ACCADEMIA
TITOLO III: PREMI, DIPLOMI, RICONOSCIMENTI
TITOLO IV: L'ATTIVITÁ CULTURALE ED EDITORIALE


TITOLO I: L’ACCADEMICO

Articolo 1 - Candidatura, ammissione, quota sociale di iscrizione, rintracciabilità, dimissioni

  1. La domanda di ammissione, di cui all’art. 6 dello Statuto, dovrà essere inoltrata al Presidente dell’Accademia tramite apposita modulistica stabilita dal Consiglio di Presidenza contenente un breve curriculum vitae, una dichiarazione di condivisione delle finalità dell’Accademia, l’accettazione delle norme statutarie e regolamentari, del Codice Etico e la liberatoria relativa alla raccolta ed elaborazione dei suoi dati personali come previsto dalla normativa vigente. Detta domanda, se presentata da una Delegazione, sarà sottoscritta dal candidato Accademico, dal Delegato presentatore e da un Accademico della Delegazione, previo parere positivo della Consulta, come previsto dall’art. 26 dello Statuto. La domanda dovrà essere inoltrata al Presidente solo dopo che il candidato avrà partecipato ad almeno tre conviviali della Delegazione, salvo possibili motivate deroghe di competenza del Presidente. Se presentata da una Legazione, la domanda, da inoltrare tramite apposito modulo, sarà sottoscritta dal candidato e dal Legato.
  2. Salvo diversa delibera del Consiglio di Presidenza, si può essere Accademico solo nella Delegazione o Legazione comprendente nel suo territorio il Comune della propria residenza o del proprio domicilio o della propria dimora.
  3. Il candidato Accademico, qualora venga accettato dal Presidente, dovrà corrispondere la quota sociale come previsto dal successivo comma 4, entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. Decorso detto termine senza il versamento della quota sociale, l’accettazione del Presidente si considera annullata, senza ulteriore avviso.
  4. La quota sociale, limitatamente al primo anno di iscrizione, è aumentata del cinquanta per cento rispetto alla quota annua stabilita dalla Consulta Accademica.
  5. L'Accademico ha il dovere di contribuire, con lealtà e senso di appartenenza, al buon andamento della vita accademica. Egli si conforma alle decisioni legittimamente prese dalla Consulta della Delegazione nell'ambito delle norme statutarie, regolamentari e del Codice Etico.
  6. L’Accademico ha il dovere di notificare con sollecitudine alla Segreteria, anche tramite il proprio Delegato o Legato, ogni variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati in precedenza comunicati alla Segreteria (professione, attività svolta, residenza, domicilio, dimora, numeri telefonici, indirizzo mail, ecc.), in modo da rendere sempre possibile la sua rintracciabilità.
  7. L’Accademico può in ogni momento rassegnare le proprie dimissioni con qualsiasi modalità indirizzandole al Presidente dell’Accademia anche tramite il proprio Delegato o Legato. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Esse non danno diritto alla restituzione della quota sociale corrisposta.
  8. L’Accademico in regola con il pagamento della quota sociale riceve annualmente, con le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, la tessera o la convalida annuale comprovante l’appartenenza all’Accademia e, al momento della sua ammissione, le insegne accademiche.
  9. Gli Accademici che rivestono un qualsiasi incarico o intendono volontariamente contribuire alle attività culturali, redazionali e promozionali dell’Accademia (Rivista, Guida ai ristoranti, pubblicazioni, sito internet, ecc.), lo fanno a titolo gratuito.

Articolo 2 - Comunicazione dei provvedimenti

  1. I provvedimenti di decadenza per mancata partecipazione, per morosità e incompatibilità, i richiami, le esclusioni e le revoche, nonché i provvedimenti di chiusura di Delegazioni e Legazioni, sono pronunciati dal Presidente dell’Accademia che provvede a darne comunicazione per raccomandata AR o PEC, o con qualunque altra modalità, anche con tecnologie informatiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: posta elettronica ordinaria, Sms, WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram, Viber, ecc.) che comporti la trasmissione del provvedimento al destinatario, purché possa essere comprovato il suo ricevimento da parte dell’Accademico.
  2. I provvedimenti decorrono dalla data di ricevimento del provvedimento stesso o entro 10 giorni dalla data della eventuale Raccomandata AR inesitata.
  3. In ogni caso di irreperibilità dell’Accademico destinatario del provvedimento, esso diverrà esecutivo, e non più appellabile, se entro i due mesi successivi alla comunicazione l’Accademico non avrà dato notizia di sé, aggiornando i propri indirizzi atti a ricevere i provvedimenti.

Articolo 3 - Decadenza dalla qualifica di accademico per mancata partecipazione

  1. Può decadere dalla qualifica di Accademico chi non abbia partecipato negli ultimi 12 mesi, senza fondata giustificazione scritta, ad almeno 2 riunioni conviviali della Delegazione cui appartiene.
  2. La decadenza di cui al precedente comma è proposta, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, con provvedimento motivato, dal Delegato con il parere favorevole della Consulta della Delegazione ed è pronunciata dal Presidente dell’Accademia che provvede a darne comunicazione con le modalità indicate all’art. 2 del Regolamento.
  3. La decadenza dalla qualifica di Accademico non dà diritto alla restituzione della quota sociale corrisposta.

Articolo 4 - Pagamento e gestione della quota sociale, decadenza per morosità e incompatibilità

  1. L’Accademico deve versare alla Segreteria dell’Accademia, entro il 31 marzo di ogni anno, tramite il Delegato o il Legato o con altre modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, la quota sociale annua.
  2. Dopo una sollecitazione scritta (anche per via telematica) da parte del Delegato o del Legato, o dove egli non provveda entro il 31 marzo, del Tesoriere dell’Accademia inviata anche per via telematica, decade dalla qualifica l’Accademico chi non abbia comunque provveduto al pagamento della quota dell’anno entro il 30 aprile.
  3. Il Delegato o il Legato non potrà richiedere agli Accademici una quota sociale superiore a quella deliberata annualmente dalla Consulta Accademica ai sensi dell’art. 15 comma e) dello Statuto.
  4. Il Delegato o il Legato, nel versare alla Segreteria dell’Accademia le quote ricevute, tratterrà il 25 per cento di detta quota sociale per l’espletamento delle attività istituzionali della propria Delegazione o Legazione dandone conto alla Consulta della Delegazione nella comunicazione prevista dall’art. 25, comma 7 dello Statuto.
  5. Qualora il Delegato intenda far ricorso ad un conto corrente bancario per la gestione delle quote sociali e delle attività accademiche, dovrà aprirne uno dedicato esclusivamente a tale fine e cointestato con il Tesoriere, se nominato, o con il Segretario.
  6. Decade dalla qualifica di Accademico chi, in qualsiasi momento, risulti incompatibile ai sensi dell’art. 6, comma 1 dello Statuto. La decadenza per incompatibilità non dà diritto alla restituzione della quota sociale corrisposta.
  7.  La decadenza di cui ai precedenti commi è pronunciata dal Presidente dell’Accademia, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, sentito il Delegato o il Legato.
  8. Il provvedimento è comunicato dal Presidente dell’Accademia, con le modalità indicate all’art. 2 del Regolamento.  

Articolo 5 - Provvedimenti disciplinari: richiamo ed esclusione

  1. I provvedimenti di richiamo e di esclusione previsti dall’art. 8 dello Statuto sono comunicati dal Presidente, con le modalità indicate all’ art. 2 del Regolamento.
  2. L’esclusione dalla qualifica di Accademico non dà diritto alla restituzione della quota sociale corrisposta.

Articolo 6 -Trasferimento

  1. Salvo diversa delibera del Consiglio di Presidenza, e secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 4 dello Statuto, il trasferimento ad altra Delegazione o Legazione è consentito solo nel caso che l’Accademico trasferisca la propria residenza, o il proprio domicilio o la propria dimora nel territorio di altra Delegazione o Legazione.
  2. Il trasferimento è consentito anche nel caso che la propria residenza, o il proprio domicilio o la propria dimora venga a trovarsi nel territorio di una nuova Delegazione o Legazione.
  3. Dette richieste debbono essere sottoposte al Presidente tramite apposito modulo contenente il parere del Delegato o Legato di provenienza. Il Presidente può accogliere dette domande sentito il parere del Delegato della Delegazione o del Legato della Legazione nella quale il richiedente intende trasferirsi.
  4. Nei casi in cui nel Comune dove l’Accademico intenda trasferirsi sia stata costituita più di una Delegazione, la richiesta di ammissione potrà essere rivolta ad una sola di esse.
  5. L’Accademico che trasferisca la propria dimora all'estero in un luogo dove non sia costituita una Delegazione o Legazione, viene considerato dimissionario ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. Qualora successivamente si trasferisca in altro luogo ove sia costituita una Delegazione o Legazione, l’Accademico può richiedere al Presidente la riammissione, purché permangano i requisiti prescritti dall'art. 6, comma 1 dello Statuto, versando unicamente la quota sociale dell’anno in corso.

TITOLO II: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL’ACCADEMIA

Articolo 7 - Nomina del Delegato

  1. Alla scadenza del mandato del Delegato, il Consiglio di Presidenza può confermare il Delegato uscente ai sensi dell’art. 17 dello Statuto. Oppure può richiedere agli Accademici della Delegazione, sentiti dal Segretario Generale con modalità telematica (posta elettronica, messaggistica, ecc.) l’indicazione di uno o più candidati a tale carica tra gli Accademici effettivi in regola con il pagamento della quota sociale, con esclusione del Delegato non confermato.
  2. In caso di dimissioni, scomparsa, impedimento e revoca del Delegato, gli Accademici, sentiti dal Segretario Generale con le modalità indicate al comma 1, indicano al Consiglio di Presidenza uno o più candidati tra gli Accademici effettivi in regola con la quota sociale, con esclusione del Delegato dimissionario o revocato o impedito.
  3. Il Consiglio di Presidenza, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, tiene conto delle indicazioni di cui ai precedenti commi che debbono pervenire entro 15 giorni dalla richiesta o dall'evento e che debbono essere corredate da esaustivo curriculum accademico. Dopo averle valutate, procede alla nomina del Delegato ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, ovvero richiede agli Accademici della Delegazione l’indicazione di un altro candidato, con le modalità indicate al comma 1. Nel caso in cui gli Accademici della Delegazione non esprimano le indicazioni richieste entro 15 giorni, il Consiglio di Presidenza può provvedere alla nomina con propria delibera.
  4. Ove, per mancata indicazione o per mancata accettazione della nomina o per qualsiasi altra causa, risulti impossibile nominare il Delegato, la Delegazione verrà chiusa dal Consiglio di Presidenza e gli Accademici saranno considerati dimissionari, senza diritto alla restituzione della quota sociale corrisposta. Il Consiglio di Presidenza delibererà in merito alla eventuale attribuzione del territorio della Delegazione chiusa o alla sua trasformazione in Legazione.

Articolo 8 - Dimissioni e impedimento del Delegato

  1. Qualora un Delegato sia dimissionario, oppure per qualsiasi altra causa o impedimento, sia impossibilitato a svolgere regolarmente la sua mansione, il Delegato stesso, o il Vice Delegato con maggiore anzianità accademica, o in mancanza il Consultore con maggiore anzianità accademica, provvede a segnalare il fatto con immediatezza al Presidente dell’Accademia.
  2. In ogni caso, con delibera del Consiglio di Presidenza, assume la funzione di Delegato ad interim, sino alla nomina del nuovo Delegato, il Vice Delegato con maggiore anzianità accademica o, in mancanza, il Consultore con maggiore anzianità accademica.

Articolo 9 - Revoca del Delegato e del Coordinatore Territoriale

  1. Il Delegato e il Coordinatore Territoriale possono essere revocati in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, dal Consiglio di Presidenza, qualora non osservino le norme dello Statuto, del Regolamento e del Codice etico e le direttive emanate dagli Organi centrali dell’Accademia.
  2. Il Coordinatore Territoriale viene revocato qualora il Consiglio di Presidenza, in qualsiasi momento, deliberi di non nominare il Coordinatore territoriale ai sensi dell’art. 23, comma 1, dello Statuto.
  3. La revoca, di per sé, non implica esclusione o decadenza dall'Accademia, salvo i casi previsti dall’art. 8 dello Statuto.

Articolo 10 - La Consulta della Delegazione

  1. Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Delegato deve costituire al più presto, e comunque entro 30 giorni dalla nomina, tra gli Accademici effettivi, la Consulta della Delegazione e nominare tra i propri Consultori uno o due Vice Delegati, un Segretario e, facoltativamente, un Tesoriere, affidando loro le opportune competenze per il buon funzionamento della Delegazione. Le cariche di Vice Delegato e di Segretario non sono cumulabili.
  2. I verbali delle riunioni della Consulta vengono redatti dal Segretario, o in sua assenza da altro Consultore, e sono tenuti dal Delegato e messi a disposizione degli Accademici della Delegazione.

Articolo 11 - Vertenze e Collegio dei Probiviri

  1. Per quanto indicato dall'art. 22 dello Statuto, ogni questione e controversia deve essere sottoposta al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data d’inizio della stessa.
  2. La richiesta deve contenere l’esposizione ampia dei fatti e deve essere inviata tanto al Presidente del Collegio, quanto alle parti interessate. Il ricorso ai Probiviri non sospende l’efficacia delle delibere degli Organi Centrali dell’Accademia.
  3. Il Presidente del Collegio, può, informandone le parti, e salvo esplicita richiesta contraria di una delle parti in causa, decidere inappellabilmente in merito, in veste di amichevole compositore.
  4. Su decisione del Presidente del Collegio, o quando previsto dalle norme in vigore in Italia, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici o telematici.
  5. Il Collegio, o il Presidente del Collegio, decide inappellabilmente applicando le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

TITOLO III: PREMI, DIPLOMI, RICONOSCIMENTI

Articolo 12 - Premi, Diplomi e Riconoscimenti

  1. Tutti i riconoscimenti, i premi e i diplomi sono destinati a non Accademici e possono consistere in somme in denaro, opere d’arte o targhe o medaglie o attestati, deliberati dal Consiglio di Presidenza.
  2. I premi concessi dal Consiglio di Presidenza sono:
    a) Premio Orio Vergani a persone, organizzazioni o associazioni che abbiano onorato, con la loro attività e le loro opere, la cultura gastronomica e la civiltà della tavola italiana in qualsiasi campo, in Italia o all'estero.
    b) Premio Gianni Fossati, a giornalista della carta stampata, che, con i suoi scritti originali, abbia contribuito, in Italia o all’estero, alla valorizzazione della cultura gastronomica italiana.
  3. Il Delegato può inviare al Consiglio di Presidenza, entro il mese di marzo di ogni anno, previo parere favorevole della Consulta della Delegazione, proposte per l’assegnazione dei riconoscimenti, premi e diplomi in essere decisi dal Consiglio di Presidenza.
    a) Premio Dino Villani al prodotto artigianale di comprovata tipicità locale e con una tradizione da mantenere e tutelare
    b) Premio Giovanni Nuvoletti a persona o organizzazione che abbia contribuito in modo significativo alla conoscenza e valorizzazione della buona tavola tradizionale.
    c) Premio Massimo Alberini, assegnato a nome della Delegazione, a quegli esercizi commerciali o attività artigianali che, da lungo tempo, offrono alimenti di produzione propria, lavorati con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose della tradizione del territorio, del codice etico e delle norme vigenti
    d) Diploma di Cucina Eccellente in Italia
    e) Diploma di Buona Cucina in Italia e all'estero
  4. La soppressione, la modifica e l’introduzione di premi e riconoscimenti sono di competenza del Consiglio di Presidenza e non richiedono la revisione del presente Regolamento.
  5. Le Delegazioni, le Legazioni e i Centri Studi Territoriali non possono istituire diplomi, attestati, premi, borse di studio a nome dell’Accademia Italiana della Cucina, senza l’autorizzazione del Consiglio di Presidenza.

Articolo 13 - Deposito Ricette tradizionali e azioni a tutela di prodotti agroalimentari

  1. Il Delegato, con il parere favorevole della Consulta della Delegazione, può inviare al Consiglio di Presidenza, tramite apposita modulistica, una richiesta per il deposito presso Enti pubblici o studi notarili, di ricette classiche della tradizione locale particolarmente meritevoli di essere tutelate. Il deposito potrà avvenire solo dopo aver ottenuto il consenso del Consiglio stesso.
  2. La Delegazione, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza, può contribuire a tutelare, anche a supporto di Enti Pubblici, con varie forme (De. Co, P.A.T. IGP, DOP o altro) particolari prodotti della nostra gastronomia tradizionale.

TITOLO IV: L'ATTIVITÁ CULTURALE ED EDITORIALE

Articolo 14 - Il Centro Studi dell’Accademia

  1. Nel quadro delle attività rivolte al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Accademia, è costituito il Centro Studi intitolato al suo ideatore “Franco Marenghi” con funzione di indagine, di analisi e di consulenza su argomenti di carattere storico, economico, sociologico, gastronomico, nutrizionale e tecnico inerenti alla cucina italiana.
  2. Il Consiglio di Presidenza nomina e revoca in qualsiasi momento il Presidente del Centro Studi e fino a un massimo di 15 componenti, di chiara fama e competenza nel settore della civiltà della tavola e della cultura gastronomica.
  3. Il Presidente del Centro studi provvede alla nomina di un Vice Presidente e di un Segretario.
  4. Tutti i componenti del Centro Studi entrano in carica e decadono in coincidenza con gli altri Organi statutari dell’Accademia.
  5. Il Centro Studi deve riunirsi almeno una volta all'anno, anche per via telematica, su convocazione del suo Presidente; i verbali di dette riunioni vengono inviati per conoscenza al Consiglio di Presidenza.

Articolo 15 - I Centri Studi Territoriali

  1. Possono costituirsi, in Italia, i Centri Studi Territoriali (CST) aventi come oggetto lo studio di fenomeni e temi a carattere generale e locale con la competenza territoriale indicata dal Consiglio di Presidenza. Essi svolgono altresì attività di ricerca e di studio in merito ai temi che di volta in volta vengono indicati dal Consiglio di Presidenza e contribuiscono alla redazione di opere gastronomiche pubblicate dall’Accademia.
  2. Il CST è costituito sia da Accademici che da altre persone esperte nel settore della civiltà della tavola e della cultura gastronomica, residenti nel territorio di competenza. Tutte le nomine hanno durata triennale e coincidono con le nomine degli altri organi statutari dell’Accademia.
  3. La nomina e la revoca, in qualsiasi momento, del Direttore del CST sono di competenza del Presidente dell’Accademia, sentito il parere del Coordinatore territoriale.
  4. La nomina e la revoca, in qualsiasi momento, dei componenti dei CST sono di competenza del Presidente dell’Accademia, sentito il Direttore del Centro Studi territoriale. È prevista la presenza di un solo Accademico, non Delegato, per ogni Delegazione, fatta eccezione per il Coordinatore territoriale che è componente di diritto del CST, ma che non può ricoprire la carica di Direttore o Segretario del CST.
  5. Il CST è convocato dal suo Direttore e si riunisce almeno una volta l’anno, anche per via telematica. I verbali della riunione sono tenuti dal Segretario del CST, nominato dal Direttore, e messi a disposizione del Presidente dell’Accademia.

Articolo 16 - La Biblioteca dell’Accademia

  1. Nel quadro delle attività rivolte al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Accademia, è costituita la Biblioteca intitolata al suo ideatore “Giuseppe Dell’Osso”, formata da opere provenienti da donazioni o acquisti. La Biblioteca, che può essere collocata anche presso Enti pubblici o poli universitari, fa parte del servizio bibliografico nazionale (SBN), rete promossa dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, ed è aperta al pubblico.

Articolo 17 - Le Pubblicazioni accademiche: Rivista, Guida ai Ristoranti, Pubblicazioni monografiche, Carnet degli Accademici, siti Internet

  1. Rientrano tra le attività editoriali rivolte al conseguimento dello scopo istituzionale le pubblicazioni che cura l’Accademia: la Rivista periodica “Civiltà della Tavola”, la "Guida ai Ristoranti", opere di interesse gastronomico, che potranno essere pubblicate a mezzo stampa e/o attraverso il sito internet dell’Accademia, nonché tramite altre forme di consultazione on line.
  2. La Rivista dell’Accademia è aperta alla collaborazione gratuita di tutti gli Accademici. La pubblicazione nella Rivista delle schede relative a riunioni conviviali nelle Delegazioni può essere effettuata solo se esse saranno inviate alla Segreteria dell’Accademia non oltre trenta giorni dalla data del convivio.
  3. La “Guida ai Ristoranti”, coordinata e diretta dal Presidente dell’Accademia, deve avere uniformità nei criteri di esposizione e di giudizio, secondo le indicazioni che, anche sotto gli aspetti redazionali, verranno diramate ai Delegati, ai Legati e ai Coordinatori territoriali.
  4. La Segreteria dell’Accademia cura periodicamente gli aggiornamenti del “Carnet degli Accademici”, che viene messo a disposizione degli Accademici con le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza. Anche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i dati contenuti in detto carnet sono soggetti all’obbligo della riservatezza ed è vietato l’uso di essi per impieghi personali, politici, commerciali, promozionali e pubblicitari e per la comunicazione di fatti e notizie che non siano di stretta pertinenza culturale accademica.
  5. Nella Rivista, nella Newsletter, nella Guida ai ristoranti e in ogni altra pubblicazione accademica, anche edita localmente dalle Delegazioni, è vietata ogni pubblicità di prodotti eno-gastronomici o di esercizi della ristorazione, dell’accoglienza o di scuole di cucina.
  6. Le Delegazioni possono pubblicare, a loro cura e spese, gli atti dei convegni culturali da esse organizzati ed opere di carattere gastronomico, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza. È vietata la vendita di dette pubblicazioni, o la loro distribuzione, sotto qualsiasi forma, al di fuori dell’ambito dei membri della propria Delegazione o del Centro Studi competente per territorio, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Presidenza.
  7. Le Delegazioni, le Legazioni, i Centri Studi Territoriali e gli Accademici non sono autorizzati ad aprire siti internet, né possono inviare newsletter, notiziari, bollettini od altro materiale consimile a nome dell’Accademia Italiana della Cucina o dei suoi Organi territoriali al di fuori dell’ambito dei membri della propria Delegazione, Legazione o del Centro Studi competente per territorio; è invece ammessa la partecipazione, con il consenso e sotto la diretta responsabilità del Delegato o Legato, a blog o social network purché il logo dell’Accademia appaia sempre collegato al nome della Delegazione o Legazione e riguardi esclusivamente l’attività della stessa.

Articolo 18 - Le riunioni conviviali, il Simposiarca e la valutazione del ristorante

  1. Fondamentale importanza per il conseguimento dello scopo istituzionale hanno le riunioni conviviali fra gli Accademici nelle singole Delegazioni.
  2. Le riunioni conviviali fra Accademici nelle singole Delegazioni sono tenute, a cadenza almeno bimestrale, con un numero minimo di sei all’anno, fatte salve le opportune frequenti visite di monitoraggio dei ristoranti nel territorio, da parte anche di singoli Accademici, previa una consigliabile predisposizione di un loro programma annuale da parte del Delegato con la Consulta della Delegazione.
  3. Al termine della riunione conviviale, preferibilmente organizzata da un Simposiarca Accademico della Delegazione, individuato di volta in volta dal Delegato, gli Accademici della Delegazione effettuano la valutazione a mezzo dell’apposita scheda stabilita dal Consiglio di Presidenza. Non vengono valutate le riunioni conviviali svolte in circoli o abitazioni private o comunque in locali non aperti al pubblico e nei locali al di fuori del territorio della Delegazione o Legazione.
  4. Le valutazioni di cui al comma precedente, riferite esclusivamente alle conviviali accademiche, potranno essere riportate nelle schede pubblicate sulla rivista dell’Accademia.
  5. Le recensioni e le valutazioni dei ristoranti da inserire nelle Guide dell’Accademia debbono essere frutto di esperienze di Accademici sotto la direzione e la responsabilità del Delegato o Legato.
  6. Nel corso delle conviviali accademiche è vietato fumare.
  7. Le riunioni conviviali possono essere tenute fuori dal territorio della Delegazione, fino ad un massimo di due all’anno, salvo diversi accordi tra i Delegati. In tali casi il Delegato che organizza la riunione conviviale fuori dal proprio territorio deve per tempo informare il Delegato ospitante e comunque prima dell’invio della comunicazione della riunione ai propri Accademici e non deve procedere ad alcuna valutazione o consegnare premi, riconoscimenti, vetrofanie, guidoncini, ecc.
  8. Il Delegato, prima di procedere all’organizzazione di convegni e manifestazioni culturali e gastronomiche, anche se tenute per via telematica, che non siano le normali riunioni conviviali accademiche, deve sottoporre il programma al Segretario Generale almeno 15 giorni prima dell’evento e ottenerne l’autorizzazione.
  9. Il Delegato prima di utilizzare il logo e il nome dell'Accademia, o accettare di rappresentare ufficialmente l'Accademia in particolari manifestazioni, deve ottenere l'autorizzazione da parte del Segretario Generale.
  10. Fatto salvo il comma 7 del presente articolo, in caso di manifestazioni accademiche da svolgere fuori dal territorio della propria Delegazione, il Delegato proponente deve ottenere l’autorizzazione del Segretario Generale sottoponendogli il programma almeno 30 giorni prima dell’evento, allegando il parere del Delegato del territorio dove si tiene l’evento e del Coordinatore territoriale competente, ove esistente.
  11. Nel corso delle riunioni conviviali e di altre manifestazioni accademiche non sono consentite iniziative di carattere promozionale o commerciale al di fuori delle pubblicazioni o delle attività dell’Accademia.
  12. Le relazioni di altre attività accademiche al di fuori delle normali riunioni conviviali dovranno essere inviate alla Segreteria dell’Accademia per la loro eventuale pubblicazione nella Rivista dell’Accademia.

Articolo 19 - La scheda informativa annuale

Il Delegato deve inviare ogni anno alla Segreteria, entro il mese di febbraio, la scheda informativa e delle attività svolte nell’anno precedente, stabilita dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 20 - Norma transitoria

I membri presenti nell’Albo d’Onore, al momento dell’approvazione del presente Regolamento, mantengono le loro prerogative.